Finanziamenti a fondo perduto del Comune di Maiolati Spontini (AN) per l'istallazione di impianti solari termici e fotovoltaici su tutto il Comune!!!
Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura e/o impianti fotovoltaici per la conversione diretta dell’energia proveniente dalla radiazione solare in energia elettrica.
Approvato con atto consiliare n.5 del 06/02/2009
Art.1
Finalità dell’intervento
1. Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione di fonti energetiche rinnovabili, quali il sole termico e/o il fotovoltaico, in accordo con gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto in materia di risparmio energetico e di riduzione di emissione climalteranti, il Comune di Maiolati Spontini ha stanziato una somma a fondo perduto che verrà concessa in favore dei destinatari di cui all’art. 3 del presente bando che intendono realizzare impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura o/e impianti fotovoltaici per la produzione diretta di energia elettrica dalla radiazione solare.
Art.2
Risorse finanziarie
1. Le risorse disponibili per l’attuazione del presente regolamento sono state stanziate con fondi di bilancio Comunale
2. Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Tecnico del Comune e l’accesso ai contributi è valido fino ad esaurimento fondi.
Art .3
Beneficiari
1. Possono presentare domanda per l’ammissione al contributo:
1.1 Proprietari di Civili abitazioni;
1.2 Titolari di altro diritto reale su immobili adibiti a civile abitazione;
1.3 Proprietari e/o titolari di altro diritto reale su immobili adibiti ad attività di natura commerciale e/o produttiva in possesso di partita Iva, regolarmente scritte nella camera di commercio;
1.4 Proprietari e/o titolari di altro diritto reale su immobili adibiti ad attività di natura professionale in possesso di partita Iva e regolarmente iscritti all’ordine professionale di appartenenza scritte per azioni ricadenti nell’ambito territoriale del Comune di Maiolati Spontini.
2. Gli immobili per i quali viene richiesto il suddetto contributo, dovranno insistere nel territorio del Comune di Maiolati Spontini(AN);
3. Sono esclusi gli interventi iniziati e/o già realizzati prima del 31.12.2007 ed impianti da installare su edifici di nuova realizzazione.
Art. 4
Entità del contributo
1. L’entità del contributo a fondo perduto erogato dal Comune di Maiolati Spontini sarà pari a:
per IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
€ 600 per Kw di picco prodotti, per un contributo fino ad un massimo di € 3.000 (massimo di 5 Kw di picco prodotti), comunque non superiore al 20% della spesa sostenuta, IVA compresa, per detti impianti, in modo da rendere possibile cumulare il finanziamento del presente bando con gli incentivi di cui all’art 5 comma 1 del presente bando.
Per IMPIANTI SOLARE TERMICO:
1. € 500 ad impianto, con aggiunta di € 400 per ogni ulteriore unità immobiliare servita oltre la prima, comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta, IVA compresa, per detti impianti.
2. L’erogazione dei contributi si avvia dalla data di approvazione del presente regolamento ed è relativa alle domande, permessi di costruire e/o denunce inizio attivita’, presentate a partire dal 01.01.2008.
3. Il contributo verrà concesso in subordine alla data di presentazione della domanda.
Art. 5
Cumulabilità dell’incentivo
1. Per gli impianti fotovoltaici è possibile cumulare l’incentivo del presente regolamento con quanto previsto dal decreto del ministero delle Attività produttive del 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n 387” e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e nelle disposizioni di cui al comma 1 e comma 2 dell’art.9 dello stesso
2. Non sono previste altre forme di cumulabilità diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, pena la decadenza del contributo di cui al presente regolamento.
Art. 6
Requisiti degli interventi e degli impianti da realizzare
1. Gli interventi che possono beneficiare dei contributi, anche se effettuati nell’ambito di ristrutturazioni edilizie, riguardano esclusivamente l’installazioni di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e/o impianti fotovoltaici per la produzione diretta di energia elettrica dalla radiazione solare.
2. Possono essere ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1KW e non superiore a 20KW, destinati ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo generale.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati in conformità con le norme tecniche vigenti, riportate nell’elenco di cui al presente articolo.
4. Gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari termici devono essere destinati all’attività commerciale, produttiva, professionale e civile abitazione.
5. La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e la realizzazione degli impianti solari termici sono:
D.M 01/1271975 Raccolta:”norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”;
legge n°10 del 09/01/1991:”norme per l’attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
D.P.C.M del o1/o3/19991:”limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
D.M. del 22.01.2008 n.37 : “regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n.248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
D.P.R n° 412 del 26/08/1993:”regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercito e la manutenzione degli impianti termici e degli edifici”;
D.Lgs n° 81 del 9/04/2008: ”attuazione dell’art.1 della leggge 3.08.2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
D.L.2 aprile 1998 del ministero dell’industria del Commercio e dell’artigianato”modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ed essi connessi”
DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 19 FEBBRAIO 2007.”criteri e modalità per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n° 387.
Norme, decreti, leggi, disposizioni, ecc..,emanate da ogni autorità riconosciuto (ENEL, UNI, CEI, ISPESSL, ASUR locali ecc) direttamente o indirettamente interessata ai lavori.
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, perché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, dovranno essere applicate.
6. Sono ammesse, ai fini della determinazione del contributo, spese sostenute dimostrabili con le fatture emesse dalla Ditta/e che ha/hanno provveduto alla realizzazione dei lavoro.
Art. 7
Presentazione della domanda per l’ammissione al contributo
1. Le domande di contributo sono presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia, unitamente alle domande di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, se necessarie. Ai sensi del D.Lgs 30 maggio 2008 n.115 art.11, comma 3, l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati di manutenzione ordinaria e quindi non soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita’, ma bensi’ soggetti ad attivita’ edilizia libera.
2. Il beneficiario dovrà presentare una domanda per tipologia di impianto, pertanto, qualora il beneficiario intenda realizzare due impianti differenti (solare e fotovoltaico) per lo stesso immobile, dovrà presentare due domande distinte.
3. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
4. la domanda dovra’ contenere l’impegno ad iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e ultimare i lavori entro e non oltre tre anni dalla data di inizio lavori.
5. per gli interventi soggetti ad attivita’ edilizia libera sopra specificati i tre anni entro cui devono essere completati i lavori decorrono dalla data di presentazione della domanda di contributo.
Art. 8
Istruttoria e valutazione delle domande
1. L’istruttoria e la valutazione delle domande sono effettuate dall’Ufficio Tecnico del Comune di Maiolati Spontini anche avvalendosi, qualora ne sussista l’esigenza, di una commissione tecnica interna nominata dal dirigente del settore.
2. Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Nicla Paola Frezza.
3. Non sono ammesse le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 3 ovvero relative a progetti diversi dalle tipologie previste dal presente bando.
Art. 9
Verifica di conformità di esecuzione dei lavori
Il Comune, attraverso l’Ufficio tecnico competente, si riserva di effettuare sopralluoghi per gli interventi ammessi al presente contributo al fine di verificare la regolare esecuzione delle opere finanziate.
Art. 10
Concessione e liquidazione del contributo
1. In caso i lavori siano stati oggetto di domanda di permesso di costruire /o denuncia di inizio attivita’, il richiedente, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, al termine dei lavori deve far pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune di Maiolati Spontini la domanda (allegato B/1) corredata della seguente documentazione ,
una dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori attestante (Allegato C)
a) la fine lavori e la chiusura del cantiere e la completa esecuzione dei lavori stessi in conformità degli elaborati progettuali
b) in caso di impianti fotovoltaici la dichiarazione dei KW di picco effettivamente prodotti o in caso di impianti solari termici le unita’ immobiliari servite dall’impianto;
presentazione di idonea rendicontazione della spesa sostenuta mediante documentazione fiscale vidimata da tecnico abilitato in qualità di Direttore Lavori.
documentazione fotografica dell’impianto realizzato.
2. Inoltre dovra’ essere prodotta la seguente documentazione:
per impianti a pannelli fotovoltaici: Documentazione relativa all’avvenuta connessione con la rete (verbali di connessione Enel)
per impianti Solari termici:
a) termine minimo di garanzia (fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici)
b) certificazione di attestazione che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
In caso di attivita’ edilizia libera la richiesta di contributo inoltrata dal richiedente (allegato B/2) sara’ corredata da una dichiarazione della Ditta esecutrice dell’impianto che attesta che:
a) l’impianto e’ stato realizzato in conformita’ alle norme vigenti in materia
b) n caso di impianti fotovoltaici la dichiarazione dei KW di picco effettivamente prodotti o in caso di impianti solari termici le unita’ immobiliari servite dall’impianto.
3. Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
100% a fine lavori, ovvero entro tre anni dall’inizio lavori relativo al permesso di costruire o denuncia di inizio attività, dietro presentazione di regolare fattura dei lavori eseguiti;
In caso di lavori non terminati entro i tre anni dall’inizio lavori relativo al permesso di costruire o denuncia di inizio attività, si perderà ogni diritto al contributo.
Art. 11
Graduatoria
I contributi verranno assegnati in ordine di arrivo cronologico delle domande, sino ad esaurimento dei fondi stanziati per l’anno corrente.
L’Ufficio Tecnico provvederà a compilare una graduatoria delle domande pervenute in ordine cronologico in seguito, alla quale si attingerà in caso di rinunce o recupero di fondi.
Art. 12
Decadenza
1. Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporta decadenza dall’assegnazione del contributo:
a) mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dall’inizio lavori relativo al permesso di costruire o denuncia di inizio attività;
b) Mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto risulta da verifiche, in caso di dichiarazioni false e mendaci i trasgressori saranno denunciati all’autorità competente. In particolare si sottolinea la necessità che quanto dichiarato in domanda trovi riscontro nell’attuazione del progetto; eventuali difformità saranno tollerate solo se non comportino una modifica sostanziale del progetto.
c) Rifiuto di assoggettamento a controlli e/o impossibilità accertata di effettuare il controllo per due volte consecutive da parte del personale incaricato dal Comune di Maiolati Spontini.
d) mancata presentazione di regolare fattura relativa ai lavori eseguiti;
e) mancato pagamento delle imposte e tributi comunali.
La reiezione dell’istanza del contributo sarà comunicata al richiedente con le modalità e nei termini di legge.
2. L’amministrazione Comunale si riserva di condurre le opportune attività di controllo nonché, per motivi di pubblico interesse, di revocare il presente bando.
Art.13
Pubblicità
1. Il presente regolamento unitamente allo schema di domanda allegato sarà consultabile sul sito internet del Comune di Maiolati Spontini w.w.w.comune.maiolatispontini.an.it
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0731/7075206.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Nicla Paola Frezza